Separazione e addebito, cosa si rischia?

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Può accadere che la fine di un matrimonio sia la conseguenza della violazione di un dovere coniugale ex art. 143 c.c., come ad esempio il dovere di fedeltà o di coabitazione, che rende intollerabile la prosecuzione del rapporto. È, pertanto, ben possibile che uno dei due coniugi, al fine di far dichiarare che il comportamento dell’altro coniuge sia stato determinante per la fine del matrimonio, chieda al giudice una pronuncia giudiziale di “addebito”. Quest’ultima, se accolta, sarà contenuta nella sentenza che decide sulla separazione, confermando che la crisi coniugale è divenuta irreversibile. È opportuno che la richiesta di addebito sia corredata da prove che attestino l’effettiva responsabilità del coniuge per la fine del matrimonio. Oltretutto, per ottenere una pronuncia positiva, è necessario dimostrare che la violazione dei doveri coniugali sia avvenuta prima della domanda di separazione e che vi sia un rapporto di causa-effetto tra la violazione e la fine del rapporto, sebbene spetti al giudice valutare il singolo caso concreto, ben potendo, ad esempio, un tradimento essere stato una conseguenza delle negligenze dell’altro coniuge. L’accoglimento dell’addebito comporta una serie di conseguenze di carattere patrimoniale. Tra queste si può essere condannati al pagamento delle spese legali e si può perdere il diritto all’assegno di mantenimento (ma non agli alimenti). Oltretutto, a seguito della stessa, si perdono i diritti di successione inerenti allo stato coniugale così come il diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali a seguito della morte del coniuge.

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