Affidamento dei figli

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A seguito della separazione o del divorzio si avrà la cessazione della convivenza tra coniugi e la relativa questione sull’affidamento della prole. Solo con la legge n. 54 del 2006 si è introdotto nel nostro ordinamento il c.d. affido condiviso, sebbene sino a quel momento la prassi fosse sempre quella dell’affidamento esclusivo a favore della figura materna. Con l’inserimento della c.d. bigenitorialità, anche per i figli nati fuori dal matrimonio, la potestà sulla prole spetta ad entrambi i coniugi che mantengono uguali diritti ed obblighi. L’affidamento condiviso comporta, dunque, che tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano prese concordemente dai genitori e che ciascuno dei coniugi partecipi al mantenimento dello stesso. Sebbene la condivisione dell’affidamento sia divenuta, nel recente diritto di famiglia, la prassi, ciò non toglie che possano esservi delle eccezioni. È ben possibile, difatti, che il minore venga affidato ad uno solo dei genitori, ricorrendo nel caso di specie un affidamento esclusivo. Quest’ultimo deve considerarsi del tutto straordinario e viene disposto dal giudice solo in taluni casi particolari come, ad esempio, nel caso del genitore che risulti inidoneo a contribuire alla crescita del minore. La giurisprudenza offre numerosi spunti al riguardo: è stato considerato inadeguato il genitore dipendente da stupefacenti o da sostanze alcoliche o il genitore che non versava il mantenimento al figlio o, ancora, che ostacolava il rapporto tra il figlio e l’altro genitore. Tale tipo di affidamento viene imposto dal giudice o autonomamente, esaminando la situazione familiare e la personalità di entrambi i genitori, o può essere richiesto da uno dei due coniugi quando sussistano le condizioni. Ad ogni modo rientra nei diritti dell’altro coniuge chiedere la revisione dei provvedimenti che dispongono sui figli. Nel caso in cui vi sia una situazione familiare particolarmente grave e nessuno dei due genitori sia in grado di offrire assistenza e cura alla prole il giudice provvederà all’affidamento presso terzi, quali i parenti, o, in mancanza, presso una terza persona o un istituto.

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