Su chi gravano le spese per il mantenimento della casa coniugale in caso di separazione?
Con una recente ordinanza (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 7/05/2018 n. 10927) la Suprema Corte ha tenuto a precisare che le spese connesse all’utilizzo dell’immobile da parte del coniuge assegnatario gravano sullo stesso e non sull’altro coniuge, proprietario dell’immobile.
Difatti, tutte le spese connesse al godimento del bene, come, nel caso specifico, la tassa di smaltimento rifiuti, sono da attribuirsi a chi abita l’immobile, essendo quest’ultimo, in qualità di coniuge assegnatario, esonerato dal solo pagamento del canone.
Non è possibile neppure far valere un diritto al rimborso spese sostenute in costanza di matrimonio poiché effettuate per far fronte ai bisogni della famiglia, nell’ottica dell’obbligo di contribuzione e di solidarietà dei coniugi.
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