Demansionamento

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Avvocato per demansionamento

Il demansionamento è l’assegnazione del dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle per cui è stato assunto con relativa diminuzione del trattamento economico.

Il datore di lavoro può secondo il disposto dell’art. 2103 c.c., nella formulazione recentemente modificata dall’art. 3 D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) e nelle altre ipotesi previste dalla legislazione speciale, in tre casi procedere al demansionamento e segnatamente:

1) nel caso in cui la modifica di assetti organizzativi aziendali incida sulla posizione del lavoratore (art. 2103 co. 2 c.c.);

2) nel caso di previsione da parte del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro (art. 2103 co. 4, c.c.);

3) nel caso di previsione da parte di un accordo individuale di modifica delle mansioni stipulato nelle c.d. sedi protette, che risponda all’interesse del lavoratore: alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle proprie condizioni di vita (art. 2103 co. 6 c.c.).

Al di fuori di questa casistica tale comportamento è considerato illecito in quanto lede la dignità e diminuisce la capacità professionale del lavoratore arrecandogli un danno sia economico che morale e consente di ottenere il risarcimento del danno subito alla carriera.

Gli avvocati di diritto del lavoro dello studio legale Ruffinotti & Partners a Roma assistono i lavoratori dipendenti in caso di demansionamento al fine del riconoscimento del danno patrimoniale derivante dal minor guadagno nonché il danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale).

Assistiamo anche datori di lavoro destinatari di una richiesta di risarcimento del danno da parte di un proprio dipendente.

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