Gli ammortizzatori sociali e le misure di sostegno all’impresa

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Il contratto di lavoro è un genere atipico di contratto a prestazioni corrispettive. Volendo richiamare alcuni principi, si ricorda che il lavoratore è considerato parte debole del rapporto lavorativo e come tale viene tutelato, anche con nullità di protezione per le clausole ritenute “vessatorie”; parimenti non è prevista la libera recedibilità dal contratto da parte datoriale ed il recesso (c.d. licenziamento) ha una disciplina peculiare e distinta rispetto ogni altro tipo di contratto. Le peculiarità del contratto di impiego, si manifestano altresì nel caso di impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione, per fatto attinente alla sfera datoriale. Ai sensi dell’art. 1256 c.c. l’impossibilità temporanea della prestazione sospende il contratto e le prestazioni corrispettive sino a che l’impossibilità permane. Diversamente, nel rapporto di lavoro, è stato coniato il principio della continuità della retribuzione. In altre parole, anche qualora il datore di lavoro sia costretto a sospendere o ridurre l’attività di impresa, il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Al fine di dare attuazione a tale principio, garantito all’art. 38 della Costituzione, il legislatore è stato chiamato a predisporre un sistema di interventi a tutela dell’occupazione e del reddito. La tutela delle aziende in crisi Il sistema di ammortizzatori sociali passivi si compone di: Cassa integrazione guadagni: Ordinaria (CIGO); Straordinaria (CIGS); In deroga (CIGD); Fondi Bilaterali di solidarietà; Fondo di integrazione salariale. A questi si aggiunge la NASPI o indennità di disoccupazione che, riguardando però il lavoratore licenziato non è oggetto dell’odierna trattazione. Fino al 2017 era altresì previsto l’istituto della mobilità. Peculiare misura di soccorso prevista per le imprese che al termine della cassa integrazione non riuscissero a riassorbile i lavoratori. Con la l. 92/2012 però l’istituto è stato soppresso e assorbito dalla NASPI. Ognuno di questi strumenti è rivolto ad una particolare tipologia di lavoratori, individuata a seconda del settore di produzione, grandezza dell’impresa e motivi della crisi aziendale. L’imprenditore che rileva una fase di crisi aziendale dovrà, quindi, preliminarmente individuare la causa della crisi e decidere a quale strumento affidarsi, conformemente alla propria struttura di produzione. In questo senso è buona norma avere una preventiva conoscenza degli interventi statali a cui i propri lavoratori avrebbero diritto in caso di crisi, in modo tale da poter tempestivamente affrontare i periodi di impossibilità temporanea della prestazione. Anche per tali ragioni è raccomandata la scelta di un professionista del settore che possa assistere l’azienda e favorire il rapporto con le istituzioni.

La cassa integrazione

L’integrazione salariale si distingue in ordinaria, straordinaria ed in deroga, a seconda del settore produttivo e della grandezza dell’impresa. Parimenti, a seconda del tipo di integrazione salariare accessibile, variano i requisiti di acceso. La disciplina viene riportata schematicamente nella tabella di cui sotto. INTEGRAZIONE SALARIALE AZIENDE TUTELATE CRITERIO DIMENSIONALE REQUISITI DI ACCESSO CIGO (cassa integrazione ordinaria) agricoltura, industria, manifattura, edili, cinematografia (art. 10 D.lgs. 148/2015) no – sospensione del lavoro o orario ridotto per situazioni aziendali dovute a venti transitori e non imputabili a impresa – situazioni temporanee del mercato CIGS (Cassa integrazione Straordinaria) imprese appaltatrici, edili, cooperative e consorzi agricoli, vigilanza (art. 20 D.lgs. 148/2015) più di 15 dipendenti – rioganizzazione aziendale; – crisi aziendale; – contratti di solidarietà; attività commerciali, logistica, agenzie di viaggi, trasporto aereo, partiti e movimenti politici (art. 20 D.lgs. 148/2015) più di 50 dipendenti CIGD (Cassa integrazione in deroga) La cassa integrazioni guadagni in deroga è stata lo strumento con cui di volta in volta i Governi hanno inteso dare attuazione a politiche di sostegno alle imprese, anche in deroga alla vigente legislazione, per fronteggiare particolari crisi economiche. È stata utilizzata per la prima volta nel 2004 e quindi a seguito di vari interventi, con la l.92/2012 (c.d. legge Fornero) ne è stata generalizzata la possibilità di ricorso. La tabella su-riportata ha valore meramente divulgativo, poiché, come facilmente apprezzabile, le categorie ed i requisiti di accesso sono complessi ed involuti, pertanto la possibilità di accesso dovrà essere valutata singolarmente per ogni singola azienda.

Come si presenta la domanda per la cassa integrazione

Qualsiasi sia la tipologia di integrazione salariare che viene richiesta dall’azienda, la stessa viene concessa unicamente qualora il dissesto dell’impresa sia temporaneo. Al fine del vaglio dei requisiti e della temporaneità della prestazione e dei criteri di rotazione dei lavoratori (in caso di CIGS), la domanda di accesso alla relativa cassa dovrà essere preceduta da una consultazione sindacale volta all’esame congiunto in merito alla ripresa della normale attività produttiva. La procedura sindacale avrà una durata di circa 15 giorni, al termine della quale, il datore di lavoro potrà sospendere l’attività produttiva e presentare telematicamente domanda di accesso alla Cassa integrazione all’INPS di competenza. La Cassa integrazione ordinaria verrà corrisposta per 13 settimane prorogabili ogni tre mesi sino a complessive 52 settimane. Con riguardo alla cassa integrazione straordinaria, la prestazione potrà avere una durata compresa fra i 12 e i 24 mesi a seconda della causa di accesso. La prestazione erogata ammonterà quindi all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

I fondi di solidarietà

I fondi di solidarietà, sono la “rete di salvataggio” per tutte quelle imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIG (cassa integrazione) e si differenziano in: Fondi bilaterali di solidarietà; Fondo di solidarietà residuale. I fondi bilaterali di solidarietà sono stati costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assicurare a tutte le imprese con più di 15 dipendenti, non rientranti nell’ambito di applicabilità della cassa integrazione, la tutela in caso di sospensione o cessazione della prestazione lavorativa. L’ambito di applicazione e le modalità di erogazione dei contributi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva e variano a seconda della tipologia di azienda. Parallelamente, per i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 15 dipendenti e per i quali non è stato ancora attivato un fondo bilaterale, sarà possibile l’accesso al fondo di solidarietà residuale. La procedura di accesso ai fondi è ricalcata rispetto all’accesso alla cassa integrazione, con le differenze dettate dalla natura contrattuale dell’istituzione.

Fondo id integrazione salariale

Con le stesse modalità di accesso alla Cassa Integrazione, gli imprenditori che non rientrano nella disciplina della CIG e che impiegano mediamente più di cinque dipendenti – e quindi esclusi anche dai fondi bilaterali – possono accedere al Fondo di integrazione salariale. Le prestazioni erogate sono: – assegno di solidarietà: durata 12 mesi, erogato per imprese che hanno sottoscritto accordi sindacali al fine di evitare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – assegno ordinario: durata 26 settimane, erogato per le medesime causali di cui alla CIGO o CIGS.

Conclusioni

Il lavoro è un bene ed un interesse tutelato dallo Stato. Viene inteso non solo come fonte di produzione di beni ma come elemento fondante e formativo della personalità dell’uomo. Dall’altra parte del contratto di lavoro, l’impresa non è solamente produzione. L’imprenditore ha costruito la propria azienda dal nulla, con notti insonni e giornate di lavoro. A volte parte datoriale non ha altra scelta se non licenziare, ma la scelta non può essere dettata dalla mancanza di informazione sulle misure di tutela delle imprese. Tutelati, informati.

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