Responsabilità Medica – Danno da Feto Morto – Chi ha diritto al risarcimento e a quanto ammonta?

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Malasanità e casi in aumento

In Italia sono in molti a dichiararsi vittime del fenomeno della malasanità, a causa di condotte negligenti dell’equipe medica. Gli errori medici possono comportare conseguenze irreversibili e anche molto gravi per il paziente e per i suoi familiari. I profili della responsabilità medicaI danni cagionati ai pazienti possono derivare da errori/omissioni dei sanitari, ma anche della struttura sanitaria. In entrambi i casi si ha, con molta probabilità, diritto ad ottenere un risarcimento.Gli enti ospedalieri e le aziende sanitarie sono responsabili dei danni causati ai pazienti dai medici che prestano servizio presso la struttura e questo è chiaramente affermato dalla Legge 24/2017 (Legge Gelli), stabilendo che “la struttura sanitaria che si avvalga di operatori, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti, risponde sempre contrattualmente ex art. 1218 – 1228 c.c., della loro condotta dolosa e colposa”.Ciò significa che saranno tenuti a rispondere della propria condotta colposa quei medici che svolgono prestazioni sanitarie in regime di libera professione all’interno della struttura ospedaliera, ma anche nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Il danno da feto morto è risarcibile

Nel novero degli eventi drammatici causati dalla malasanità rientra spesso la perdita del feto: diverse donne, al momento del parto, mettono alla luce una creatura già deceduta per complicazioni imputabili agli operatori sanitari.   La morte del feto per errore medico può derivare da diverse circostanze quali, ad esempio: la colpa professionale per intempestiva indagine ecografica o per errore intraoperatorio durante il parto cesareo o, ancora, per errore commesso durante un parto naturale che abbia portato allo stato di asfissia del bambino. Di recente è stato sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione – III sez. civ. – sentenza n. 22859 del 2020) il caso di una madre che, dopo aver partorito un feto morto, imputava l’accaduto alla responsabilità dei sanitari che avevano svolto l’operazione. Accertata la responsabilità dei medici, i giudici di merito condannavano la struttura sanitaria al risarcimento del danno da feto morto. I giudici di legittimità, pur non ritenendo equiparabile la perdita del feto a quello di un figlio (si pensi al caso in cui il nascituro abbia emesso almeno un respiro al momento del parto), hanno ammesso ugualmente il riconoscimento di una somma di danaro a titolo di risarcimento ai genitori e ai nonni del feto morto.

Il danno è risarcibile per la relazione affettiva potenziale con il feto

Il danno da feto morto è risarcibile in virtù dell’esistenza, anche solo potenziale, di un legame tra il feto, i genitori ed i parenti.  La Corte di Cassazione ha osservato che nel caso di “feto nato morto” è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento, all’interno della forbice di riferimento. Tale potenzialità è determinata dal mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio, che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita.

La liquidazione per danno da feto morto

Trattandosi di un danno non patrimoniale, il giudice ricorre oltre che al suo prudente apprezzamento, anche alle cosiddette tabelle milanesi: uno strumento utile che riporta valori indicativi per calcolare gli importi dovuti a seconda della tipologia e dell’entità del danno. Nel caso sopra illustrato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12717 del 19 giugno 2015; Cass. Sez. 3 n. 1553 del 22/01/2019 ha liquidato il danno da feto morto per un importo complessivo di euro 82.000 ai genitori e ai nonni del feto.  I giudici di legittimità ammettono il risarcimento, utilizzando le tabelle meneghine solo come regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante.

Anche i parenti del danneggiato hanno diritto al risarcimento

Non si trascuri che anche i parenti del danneggiato hanno diritto ad agire in giudizio per ottenere un risarcimento del danno. Nel caso descritto, infatti, anche i nonni del feto morto si sono visti riconoscere le proprie ragioni.  In caso di contenzioso, dunque, il paziente danneggiato ed i parenti agiranno congiuntamente al fine di ottenere il ristoro dei danni, ciascuno in base al proprio diritto.

Come agire contro la struttura sanitaria per ottenere un risarcimento?

Il primo passo è quello di rivolgersi ad un avvocato esperto in malasanità.  Successivamente bisognerà fornire prova:
  • dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e il medico, da intendersi – come pacificamente inteso dalla costante giurisprudenza – l’accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera;
  • del danno subìto, ossia del decesso del feto;
  • del nesso causale tra la condotta materiale del medico che ha svolto l’operazione e il danno subìto, allegando inadempienze sanitarie qualificate che siano state idonee astrattamente a provocare il danno.
A seguito dell’adempimento di tali oneri, il medico (o la struttura) è chiamato a dimostrare di aver adempiuto esattamente o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ad esempio per un evento eccezionale e non prevedibile.  Resta sempre ferma, inoltre, anche la possibilità di agire direttamente contro il medico stesso, in virtù di una responsabilità extra-contrattuale.  Se il danno c’è, ed è esito di un “fatto medico”, il risarcimento è dovuto, a meno che il medico non riesca a provare di aver fatto tutto “l’umanamente possibile” per evitarlo.

Quanto tempo ho per agire per malasanità?

Per ottenere il risarcimento del danno per malasanità ed errore medico o della struttura ospedaliera è opportuno porre attenzione alla prescrizione. E’ opportuno quindi che l’azione sia effettuata entro un certo limite temporale e più precisamente :
  • 10 anni di tempo per la prescrizione di un danno nei confronti della struttura ospedaliera; 
  • 5 anni per la prescrizione di un danno causato da un medico che opera all’interno della struttura sanitaria stessa;
  • 10 anni per la prescrizione di un danno causato dal medico che opera in regime privatistico contrattuale.
I termini su indicati decorrono dal momento della manifestazione all’esterno del danno o dal compimento dell’errore medico.

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