Trasferimenti illegittimi

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Avvocato per Trasferimento illegittimo del lavoratore

Il datore di lavoro può trasferire il proprio dipendente solo quando sussistono i requisiti stabiliti dall’art. 2103 c.c. ossia in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive salvo che non sia nell’ambito della stessa unità produttiva.

Fatta eccezione a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, non sono prescritte forme di comunicazione del trasferimento del lavoratore e si possono anche omettere le motivazioni a meno che non sia il lavoratore a richiederle.

Il trasferimento del lavoratore è legittimo se deriva da una richiesta del dipendente oppure se vi è un accordo con il datore di lavoro, al contrario, è illegittimo o nullo se non sono sussistono i requisiti di cui all’art. 2103 c.c. “comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive”.

Dimostrare la sussistenza dei requisiti spetta sempre al datore di lavoro.

È altresì illegittimo il trasferimento del lavoratore in caso di Disabili gravi; Lavoratori che assistono persone con disabilità grave, e che fruiscono dei permessi ex L. 104/92; Lavoratrici madri, fino al compimento dell’anno di età del bambino.

È nullo il trasferimento disposto per motivi discriminatori o ritorsivi.

Il trasferimento deve essere impugnato entro e non oltre 60 giorni. Se non viene raggiunto un accordo tra datore e lavoratore, quest’ultimo avrà ulteriori 180 giorni di tempo per promuovere l’azione giudiziaria.

Quando dal trasferimento deriva un pregiudizio imminente ed irreparabile per i beni fondamentali è possibile richiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc al fine di sospendere il trasferimento illegittimo.

Considerate le tempistiche molto ravvicinate è opportuno rivolgersi tempestivamente ad un avvocato di diritto del lavoro.

I nostri avvocati assistono datori di lavoro e lavoratori dipendenti in controversie derivanti da trasferimenti dei dipendenti.

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