Responsabilità medica


Avvocato responsabilità medica a Roma

L’attività professionale comprende l’assistenza e la rappresentanza in ambito di responsabilità medica, anche nota come malasanità, sia nei confronti di strutture sanitarie che di singoli professionisti.

Nel tempo sono stati gestiti casi complessi, fra cui errori diagnostici, terapeutici, ritardi di cura, carenze organizzative o violazioni del consenso informato, intervenendo sia in fase stragiudiziale sia in giudizio civile. La competenza giuridica, unita al coordinamento con medici legali, consente un supporto tecnico e argomentativo rigoroso.

Ambiti comuni della responsabilità medica

Viene prestata assistenza al paziente che ritiene di aver subito un danno a causa di:

  • errori diagnostici o ritardi nella diagnosi
  • errori terapeutici, chirurgici o farmacologici
  • carenze organizzative della struttura sanitaria
  • violazioni del consenso informato
  • infezioni nosocomiali o eventi avversi evitabili

Ogni posizione viene analizzata con attenzione alla natura del rapporto (contrattuale, extracontrattuale o da contatto sociale) e alle specificità probatorie previste dall’ordinamento.

Tipologie di danni risarcibili

Danno biologico e morale

La lesione all’integrità psicofisica della persona è accertata tramite perizia medico-legale. Può trattarsi di un’invalidità temporanea o permanente. Il danno morale riguarda la sofferenza soggettiva connessa all’evento.

Danno da perdita di chance

Rileva nei casi in cui l’errore medico o il ritardo nella diagnosi abbiano ridotto significativamente le probabilità di guarigione o di sopravvivenza del paziente.

Danno patrimoniale emergente e lucro cessante

Comprende le spese sostenute per cure, riabilitazione o protesi, e l’eventuale riduzione della capacità lavorativa o produttiva del danneggiato.

Consulenza medico-legale di parte

L’esame della documentazione clinica da parte di un medico legale fiduciario è determinante per valutare la fondatezza della domanda risarcitoria. La consulenza medico-legale di parte viene redatta in forma tecnica e costituisce un supporto essenziale sia nella fase preliminare che nel corso del contenzioso.

Accertamento tecnico preventivo (art. 696‑bis c.p.c.)

In base alla normativa vigente, prima di agire giudizialmente è necessario esperire un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696‑bis c.p.c. La procedura prevede la nomina di un consulente tecnico d’ufficio che accerti l’eventuale responsabilità sanitaria e quantifichi il danno. La relazione peritale acquisita in questa sede ha un ruolo centrale per la successiva fase contenziosa.

Contenzioso con strutture sanitarie e assicurazioni

Qualora la fase stragiudiziale non porti a una definizione soddisfacente, si procede con l’azione legale. L’attività difensiva comprende la predisposizione del ricorso, la partecipazione all’istruttoria tecnica e la valorizzazione delle risultanze medico-legali acquisite. In questa fase, la solidità delle allegazioni e la coerenza delle consulenze rivestono un ruolo strategico.

Il nostro approccio

L’attività viene condotta con metodo, riservatezza e attenzione. Ogni caso è seguito in modo personalizzato, con il coinvolgimento – ove necessario – di consulenti esterni qualificati. La tutela dei diritti del paziente viene perseguita con equilibrio tra strategia giuridica e sensibilità clinica, nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali più aggiornati.

Domande frequenti

Quando si prescrive l’azione risarcitoria per responsabilità medica?

Il termine ordinario è di dieci anni, decorrente dal momento in cui il paziente ha avuto conoscenza del danno e del suo autore. In alcune ipotesi, può applicarsi la prescrizione quinquennale.

È sempre necessario effettuare una CTU?

Sì. In ambito sanitario, l’azione risarcitoria è subordinata a un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696‑bis c.p.c., che precede l’instaurazione del giudizio.

La responsabilità medica si basa sempre sulla colpa?

Non necessariamente. Può derivare da colpa professionale (negligenza, imprudenza o imperizia) oppure da responsabilità contrattuale della struttura, anche in assenza di colpa diretta del sanitario.

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