Avvocato per Affidamento dei Figli

L’affidamento dei figli costituisce una delle questioni più rilevanti nelle controversie familiari. Dopo la separazione o la cessazione della convivenza, occorre stabilire come i genitori continueranno a esercitare le proprie responsabilità, dove i figli vivranno abitualmente e secondo quali modalità manterranno i rapporti con ciascuno di essi.

L’Avv. Matteo Ruffinotti, con studio a Roma, segue personalmente procedimenti relativi all’affidamento condiviso ed esclusivo dei figli, alla loro collocazione e alla regolamentazione dei tempi di frequentazione, dinanzi ai Tribunali di tutta Italia.

L’attività difensiva richiede un’attenta ricostruzione dell’organizzazione familiare, delle modalità con cui ciascun genitore ha provveduto alla cura dei figli e delle circostanze rilevanti per la loro tutela. La definizione delle condizioni deve rispondere alle effettive esigenze dei minori, considerando anche le conseguenze che i provvedimenti possono produrre sulla loro vita quotidiana.

Affidamento condiviso e principio di bigenitorialità

L’affidamento condiviso costituisce il modello ordinario previsto dall’art. 337-ter c.c., che riconosce ai figli il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione, istruzione e assistenza morale.

Il principio di bigenitorialità riguarda la partecipazione effettiva di entrambi i genitori alla vita dei figli e non impone una suddivisione matematica dei tempi di permanenza.

Nell’affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse, riguardanti in particolare l’istruzione, l’educazione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

Il giudice può stabilire che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione siano assunte separatamente dai genitori, secondo le modalità previste dal provvedimento.

L’affidamento condiviso non presuppone necessariamente rapporti privi di conflitti. La possibilità di adottarlo deve essere valutata considerando se le condizioni familiari consentano di tutelare concretamente l’interesse del minore.

Collocamento dei figli e tempi di permanenza con i genitori

L’affidamento deve essere distinto dal collocamento dei figli, che riguarda l’individuazione della loro abituale organizzazione di vita e, in particolare, del genitore presso il quale trascorrono prevalentemente il tempo.

Anche quando l’affidamento è condiviso, il giudice può prevedere una collocazione prevalente presso uno dei genitori oppure una distribuzione sostanzialmente equilibrata dei tempi di permanenza, se compatibile con le esigenze del minore.

La determinazione del calendario deve considerare l’età dei figli, gli impegni scolastici, le distanze tra le abitazioni, le esigenze di cura e l’organizzazione familiare precedente alla separazione.

Assume particolare importanza la capacità di ciascun genitore di assicurare una presenza effettiva nella quotidianità dei figli, anche in relazione agli impegni lavorativi e alle concrete possibilità di occuparsi delle loro esigenze.

La regolamentazione può comprendere i pernottamenti, le festività, le vacanze scolastiche e le modalità di comunicazione durante i periodi trascorsi con l’altro genitore.

I tempi di frequentazione devono essere individuati sulla base delle circostanze concrete, evitando automatismi legati al genere dei genitori o all’idea che l’affidamento condiviso comporti necessariamente tempi identici.

Affidamento esclusivo e provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale

L’affidamento esclusivo è disciplinato dall’art. 337-quater c.c. e può essere disposto quando il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore.

La sola conflittualità tra i genitori non determina automaticamente l’affidamento esclusivo. Occorre valutare se le condotte concretamente accertate rendano l’affidamento condiviso pregiudizievole per il figlio.

Possono assumere rilievo comportamenti violenti, gravi carenze nell’esercizio delle responsabilità genitoriali o altre circostanze che compromettano la sicurezza e il benessere del minore.

Nell’affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale secondo quanto stabilito dal provvedimento. Salvo diversa disposizione del giudice, le decisioni di maggiore interesse continuano tuttavia a essere assunte da entrambi i genitori.

Nei casi che lo giustificano, il giudice può attribuire al genitore affidatario anche il potere di assumere autonomamente determinate decisioni di maggiore interesse. Questa particolare configurazione viene talvolta indicata nella prassi come affidamento superesclusivo, espressione che non identifica una distinta forma di affidamento prevista dal codice civile.

Il genitore non affidatario conserva, nei limiti stabiliti dalla legge e dai provvedimenti giudiziari, il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio.

L’affidamento esclusivo deve inoltre essere distinto dai provvedimenti di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, disciplinati dagli artt. 330 e 333 c.c., che rispondono a specifici presupposti di tutela del minore.

Affidamento dei figli di genitori non sposati

I figli nati fuori dal matrimonio hanno la stessa condizione giuridica dei figli nati da genitori coniugati. La cessazione della convivenza non modifica i doveri di cura, educazione e mantenimento derivanti dalla responsabilità genitoriale.

Anche nei procedimenti riguardanti figli di genitori non sposati trovano applicazione i criteri degli artt. 337-bis e seguenti c.c., con particolare riferimento all’affidamento condiviso, al collocamento e ai tempi di permanenza.

Le controversie sulla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale rientrano ordinariamente nella competenza del Tribunale ordinario, ferma la diversa ripartizione delle competenze prevista dalla legge per specifici procedimenti di tutela dei minori.

Il giudice può disciplinare i rapporti tra genitori e figli anche quando non sia mai esistita una convivenza stabile oppure non sia stato possibile raggiungere un accordo sulle modalità di frequentazione.

Le condizioni stabilite possono essere successivamente modificate quando intervengano circostanze che rendano necessaria una diversa regolamentazione nell’interesse dei figli.

Consulenza tecnica d'ufficio e ascolto del minore

Quando la controversia presenti questioni che richiedono competenze specialistiche, il Tribunale può disporre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per acquisire elementi relativi alle capacità genitoriali, alle relazioni familiari e alle esigenze del minore.

L’art. 473-bis.25 c.p.c. stabilisce specifici criteri per lo svolgimento della consulenza. Le valutazioni psicologiche devono riguardare aspetti effettivamente rilevanti per le capacità genitoriali ed essere fondate su metodologie riconosciute dalla comunità scientifica.

Nel corso delle operazioni peritali, le parti possono avvalersi di un consulente tecnico di parte (CTP), che partecipa alle attività consentite e formula osservazioni sulle metodologie utilizzate e sulle valutazioni del consulente nominato dal giudice.

La CTU costituisce uno strumento di ausilio alla decisione e non sostituisce la valutazione giudiziale dei fatti e delle prove.

Particolare rilievo assume anche l’ascolto del minore. L’art. 473-bis.4 c.p.c. prevede l’ascolto dei figli che abbiano compiuto dodici anni e anche di quelli più piccoli quando siano capaci di discernimento, salve le eccezioni previste dalla legge.

Le opinioni espresse devono essere considerate in relazione all’età e alla maturità del minore, senza attribuirgli la responsabilità della decisione sull’affidamento o sulla scelta del genitore presso il quale vivere.

Violenza familiare, tutela dei figli e modifica dell'affidamento

Quando nel procedimento siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, trovano applicazione le particolari disposizioni degli artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c.

L’accertamento delle condotte denunciate e la valutazione dei possibili rischi assumono rilievo nella determinazione dell’affidamento e delle modalità di frequentazione, anche ai fini dell’adozione di provvedimenti urgenti e di misure di protezione.

La tutela del minore può richiedere limitazioni ai contatti, modalità di incontro protette o altri interventi proporzionati alle circostanze accertate. In questi casi, la regolamentazione dei rapporti deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza.

Anche dopo la conclusione del procedimento, i provvedimenti relativi all’affidamento e ai tempi di permanenza possono essere modificati.

L’art. 337-quinquies c.c. riconosce ai genitori la possibilità di chiedere la revisione delle disposizioni riguardanti l’affidamento e l’esercizio della responsabilità genitoriale. La richiesta deve essere valutata considerando le circostanze attuali e le esigenze dei figli, senza che il precedente assetto costituisca una soluzione necessariamente immutabile.

Le questioni economiche connesse alla collocazione e ai tempi di permanenza sono approfondite nella pagina dedicata all’assegno di mantenimento.

Avvocato Matteo Ruffinotti

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