La scelta tra matrimonio e convivenza può avere conseguenze importanti sulla tutela del patrimonio, sulla disponibilità della casa e sui rapporti economici tra i partner. Le differenze diventano particolarmente rilevanti quando si acquistano immobili, si assumono obbligazioni comuni oppure la relazione termina.
L’Avv. Matteo Ruffinotti, con studio a Roma, assiste personalmente i clienti nella redazione dei contratti di convivenza, nella tutela dei rapporti patrimoniali e nelle controversie tra ex conviventi, anche su tutto il territorio nazionale.
La convivenza rappresenta una scelta personale che non può essere considerata, in assoluto, migliore o peggiore del matrimonio. I due istituti prevedono tuttavia diritti e obblighi differenti, che devono essere valutati in relazione alla situazione della coppia e agli interessi che si intendono tutelare.
Convivenza o matrimonio, differenze e conseguenze patrimoniali
La convivenza di fatto, disciplinata dall’art. 1, commi 36 e seguenti, della legge n. 76/2016, riguarda persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
A differenza del matrimonio, la convivenza non comporta automaticamente l’applicazione della comunione legale dei beni e non attribuisce al partner i diritti successori riconosciuti al coniuge.
La cessazione del rapporto non richiede inoltre un procedimento di separazione, pur potendo determinare controversie relative alla proprietà dei beni, alla casa comune e alle somme impiegate durante la relazione.
Queste differenze possono rappresentare una maggiore autonomia per alcune coppie e una minore protezione per altre. La scelta deve considerare la situazione patrimoniale, l’eventuale presenza di figli e le conseguenze che ciascun partner intende assumere.
Diritti dei conviventi, assistenza sanitaria e tutela del partner
La legge n. 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto specifiche garanzie anche in assenza di matrimonio.
In caso di malattia o ricovero sono previsti diritti reciproci di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, secondo le regole applicate dalle strutture sanitarie ai coniugi e ai familiari.
La legge consente inoltre di designare il convivente quale rappresentante per determinate decisioni in materia sanitaria, con le modalità e nei casi espressamente previsti.
Ulteriori tutele riguardano l’abitazione comune, il subentro nel contratto di locazione e alcuni diritti del partner superstite.
La convivenza, tuttavia, non attribuisce automaticamente la qualità di erede. Quando si desideri proteggere il partner anche sotto il profilo successorio, è necessario valutare strumenti giuridici differenti, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla legge.
La portata di queste garanzie dipende dai presupposti applicabili alla specifica situazione. Per questo motivo, la valutazione di una convivenza già avviata può richiedere verifiche diverse rispetto alla predisposizione preventiva di un accordo.
Contratto di convivenza e regolamentazione dei rapporti economici
Il contratto di convivenza permette di disciplinare determinati rapporti patrimoniali relativi alla vita comune, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 50 e seguenti, della legge n. 76/2016.
L’accordo può regolare la partecipazione alle spese della coppia e prevedere la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, quando ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge.
La sua utilità assume particolare rilievo quando i partner dispongano di patrimoni differenti, intendano sostenere investimenti comuni oppure desiderino definire anticipatamente le rispettive obbligazioni economiche.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Sono previsti ulteriori adempimenti per l’opponibilità ai terzi.
La predisposizione di un contratto richiede una valutazione delle esigenze patrimoniali effettive. Non tutte le questioni relative alla relazione possono essere regolate attraverso questo strumento: determinate operazioni immobiliari, disposizioni successorie e questioni riguardanti i figli sono soggette a discipline autonome.
L’assistenza dell’avvocato consente di individuare le pattuizioni ammesse dalla legge, verificarne la conformità normativa e considerare le conseguenze economiche degli impegni assunti.
Cessazione della convivenza, casa e controversie tra ex conviventi
La fine della convivenza può lasciare irrisolte questioni economiche di notevole importanza, soprattutto quando uno dei partner abbia contribuito all’acquisto o alla ristrutturazione di un immobile intestato esclusivamente all’altro.
La partecipazione alle spese non determina automaticamente l’acquisto di diritti di proprietà. Allo stesso modo, le somme versate durante la relazione non sono necessariamente ripetibili.
Occorre distinguere i contributi riconducibili alla normale vita comune da quelli che, per natura, entità e circostanze, possono fondare specifiche pretese patrimoniali.
Le controversie possono inoltre riguardare finanziamenti condivisi, investimenti, attività economiche comuni e obbligazioni assunte nell’interesse della coppia.
La legge n. 76/2016 contempla, in presenza di specifici requisiti, anche il diritto agli alimenti in favore dell’ex convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. La tutela è distinta dall’assegno previsto per il coniuge separato.
Nell’assistenza agli ex conviventi assume quindi particolare importanza la ricostruzione dei rapporti economici effettivamente intercorsi, attraverso l’esame dei titoli di proprietà, degli eventuali accordi e della documentazione relativa alle somme impiegate.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli di genitori non sposati
La scelta di convivere anziché contrarre matrimonio non modifica i diritti dei figli né gli obblighi dei genitori nei loro confronti.
In caso di cessazione della convivenza, l’affidamento, il collocamento, i tempi di frequentazione e il mantenimento sono disciplinati dagli artt. 337-bis e seguenti del codice civile.
La regolamentazione deve considerare le esigenze concrete dei figli e le condizioni familiari. Quando non sia possibile raggiungere un accordo, le relative controversie possono essere sottoposte all’autorità giudiziaria competente.
La presenza di figli può inoltre incidere sulla disponibilità della casa familiare, anche quando l’immobile appartenga esclusivamente a uno dei genitori.
Le questioni relative ai rapporti genitoriali e agli obblighi economici sono approfondite nelle pagine dedicate all’affidamento dei figli e all’assegno di mantenimento.
Avvocato Matteo Ruffinotti
Consulenza e assistenza legale
Per sottoporre la propria situazione allo Studio Legale Ruffinotti, è possibile richiedere un appuntamento.
Modalità e costi della consulenza saranno comunicati prima dell’incontro.
Articoli correlati
Per approfondire, con chiarezza.
Alcune letture dal nostro blog su separazione, divorzio e tutela della famiglia.
